Art. 3.
(Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina).

      1. Dopo l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Potenziamento e coordinamento dei controlli nazionali e internazionali delle rotte dell'immigrazione clandestina). - 1. Per il potenziamento dei controlli sulle rotte internazionali marittime e terrestri dell'immigrazione clandestina, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 50 milioni di euro per l'introduzione di un sistema di rilevazione satellitare ad alta definizione dell'area del Mediterraneo, anche al fine di individuare le località di partenza e l'esistenza di "navi madri", oltre che a fini di soccorso in mare, nonché per potenziare, mediante

 

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scanner collocati nei punti di accesso doganali marittimi e terrestri, i controlli sui tir e sui container merci.
      2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri avvia gli opportuni contatti per il coordinamento dell'attività di controllo satellitare dell'area del Mediterraneo con i Paesi dell'Unione europea, nonché con gli altri Paesi rivieraschi, ai fini di quanto disposto dal comma 1.
      3. Alla pianificazione delle attività e al riparto delle risorse di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2008».